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Quel 12 novembre/15

15. Appendice


Pubblichiamo in questa appendice due documenti: uno è del «Comitato per la liberazione dei compagni arrestati» e riguarda gli incidenti avvenuti a Lecce il 12 novembre 1977; l’altro è del « Comitato dei genitori degli imputati» e riguarda gli arrestati in seguito ai fatti accaduti a Bologna l’11 marzo 1977, nel corso dei quali rimase ucciso il giovare Pier Francesco Lo Russo.
Il parallelismo tra questi due episodi è essenziale: sia perché nello stesso periodo, metà aprile, si svolgono a Bologna e a Lecce i relativi processi; sia perché i due fatti sono legali da una ferrea logica politica, in quanto sono il risultato di un’azione reazionaria e repressiva che mira all’isolamento e alla criminalizzazione di ogni forma di opposizione.


DOCUMENTO DEL «COMITATO PER LA LIBERAZIONE DEI COMPAGNI ARRESTATI» DI LECCE

Sappiamo che il popolo italiano sta vivendo un momento tragico e drammatico di fronte al pericolo che il terrorismo faccia precipitare un’involuzione autoritaria delle istituzioni, sicché oggi compito primario di tutti è la difesa delle conquiste di tanti anni di lotte operaie e popolari, le cui radici affondano nella Resistenza. Noi intendiamo appunto con questa presa di posizione pubblica affermare concretamente che ragione, giustizia e democrazia debbano essere fondamento della vita politica e che pertanto il terrorismo delle Brigate Rosse non deve raggiungere l’obiettivo, che di fatto si propone, di mettere in mora quelle battaglie per la giustizia e l’antifascismo, che in tempi normali si sarebbe considerato giusto e naturale condurre.
Siamo estremamente preoccupati che nel Paese si instauri un clima di «caccia alle streghe» e che si ripiombi in una situazione simile agli anni ’50, dove all’anticomunismo viscerale si sostituisce un tentativo di criminalizzare chiunque ritenga di doversi collocare, da sinistra, all’opposizione dell’attuale maggioranza parlamentare.
Già all’inizio di questa vicenda giudiziaria leccese c’è stato il tentativo di isolare e abbandonare alla loro sorte i compagni arrestati e incriminati, perché non solo socialmente ma anche politicamente non garantiti da forti partiti operai e tanto più oggi non deve passare, a sinistra, la logica di chi, di fronte ed una richiesta di mobilitarsi in difesa della democrazia reale, risponde dicendo: «Sono tempi feroci. In questa situazione politica non possiamo impegnarci».
Noi abbiamo ritenuto invece che fosse indispensabile e ci fossero gli spazi per una battaglia democratica e antifascista che vedesse nella liberazione dei compagni un momento fondamentale a Lecce, capace di coinvolgere certi settori di massa.
Proprio perciò, vogliamo rendere pubbliche alcune considerazioni a proposito della sentenza istruttoria con cui il giudice Michele Paone ha rinviato a giudizio dodici compagni e tre missini per i fatti del 12 novembre a Lecce. Riteniamo anzi questo un nostro preciso impegno politico: da un lato, infatti, il comitato per la liberazione dei compagni arrestati si è dato fin dall’inizio il compito di contribuire a fare chiarezza sulle circostanze precise di quei fatti (in modo da allargare la consapevolezza di larghi strati di masse che ciò che veniva imputato ai compagni come violenza altro non era che una pratica militante di antifascismo); d’altro lato, però, ci é sempre stato chiaro che non si tratta di mettere a confronto diverse ricostruzioni «obiettive», quanto piuttosto di sollecitare ad un dibattito sulle scelte politiche che hanno ispirato il comportamento prima della polizia nelle strade di Lecce, poi di certi settori della magistratura nell’istruzione del processo.


Le caratteristiche della sentenza

Non vogliamo proporre in questa sede tutta una serie di controdeduzioni per confutare quelli che nella sentenza ci paiono errori anche da un punto di vista giuridico. Limitandoci a considerazioni di carattere generale, vogliamo però fornire una documentazione sugli atteggiamenti principali, che paiono avere ispirato il giudice Paone e che nel complesso portano a concludere che la sentenza deve essere discussa nel suo carattere preciso di presa di posizione politica.
Innanzi tutto, vogliamo affermare che le argomentazioni sulle colpe dei compagni sono sorrette molto più da un’opinione precostituita di condanna nei confronti delle loro figure morali e politiche, che non da prove o indizi.
Non solo: da questo punto di vista è tanto più grave l’assoluta disparità di atteggiamento nei confronti dei tre imputati di destra. Per i compagni, infatti, il giudice si è dato pena di delineare di ciascuno di essi un «ritratto», in cui l’appartenenza a organizzazioni di estrema sinistra e per sé riprovevole o addirittura criminale: « fanatico …cucciolo allevato ai paradigmi dell’antidemocratica dittatura del proletariato»; oppure: « …il ruolo di convinto estremista che svolge nella setta di pericolosi violenti nella quale anche egli milita»; oppure ancora « …le pendenze penali, caratteristica questa comune ai violenti faziosi che squadristicamente militano nel MLS».
A questo proposito vogliamo ricordare che il Tribunale di Bari, con ordinanza del 27-12-1977, ha ammesso l’MLS (accanto all’ANPI, ANPPIA, Partito Radicale) come organizzazione non solo democratica, ma così legittimamente impegnata nella lotta antifascista, da potere rappresentare in un processo gli interessi dell’antifascismo. Sullo stesso piano, anche Lotta Continua, cui il giudice Paone — come vedremo —   non riconosce legittimità democratica, è stata ammessa dal Pretore La Valle di Treviso come rappresentante di interessi popolari.
Nello stesso tempo, la costruzione di figure esecrabili, che inducano allo sdegno e alla condanna, passa attraverso l’uso di annotazioni assolutamente irrilevanti nei fatti, ma intese a destare avversione contro i «diversi». Non avrebbe altrimenti alcun senso dipingere il «professore e barbuto» oppure scrivere che tra « …questi giovani fanatici, incapaci di assumere le proprie responsabilità» c’è anche una « …poco femminile ‘femminista’ aderente al MAD» oppure una «povera fanatica, illusa o delusa collega» della prima.
Di contro, la prosa dedicata ai missini, sobria e ‘oggettiva’, rinvia alle informazioni sulle pendenze penali degli imputati, la cui militanza è accennata come «impegno politico».
Il giudice Paone nelle considerazioni finali della istruttoria si proclama «magistrato indipendente» e richiama alla «venerazione che tutti debbono al momento interpretativo della legge»; ma noi crediamo che esuli totalmente dalla «interpretazione della legge» un uso così discrezionale e squilibrato di elementi arbitrari di costume o morali o di pregiudizio politico nei confronti di una parte precisa degli imputati.
Del resto, un simile atteggiamento porta poi a conseguenze pesanti sul piano processuale: mentre il missino De Cristofaro è prosciolto con la formula «per non aver commesso il fatto» dall’accusa di grida contro la polizia «poiché nessun testimone ha potuto riferire che anche il De Cristofaro gridò contro la polizia le invettive», per i compagni Borrescio e Tonietti in circostanze processuali del tutto analoghe — assenza di prove o testimonianze — la conclusione è diversa. Essi infatti sono stati prosciolti, ma con la formula dubitativa, «per insufficienza di prove», dal reato di aver «portato... bulloni, sassi ed altri oggetti» simili, perché seppure «mancano testimonianze», il fatto che non siano stati subito perquisiti e che — secondo la ricostruzione del giudice — si siano in precedenza distinti «nell’organizzare e animare il corteo» prova che possano non essere stati estranei a quella violenza.
Così, come cittadini che vorrebbero poter guardare con fiducia alle istituzioni che amministrano la giustizia, ci dichiariamo profondamente sconcertati e turbati di fronte al modo in cui vengono ricostruiti alcuni degli episodi principali (il ferimento di Chiarelli, quello di Cappilli, le circostante degli arrestati).
In particolare vogliamo segnalare una contraddizione inquietante nella sentenza: il giudice da un lato parla di Chiarelli che «scivolò e cadde sul selciato reso viscido dalla pioggia poco prima caduta»; d’altra parte, forse per giustificare le fratture alle mani riportate dal compagno, asserisce che le guardie lo hanno colpito «con manganelli, quando gli erano così sopra, con quella condotta volendo arrestare la sua fuga». È evidente che se il compagno era caduto non poteva né continuare la fuga né opporre resistenza.
La conclusione del giudice è poi che gli organi di polizia abbiano commesso «un comprensibile errore» nell’attribuire alla Guardia di P.S. Pasquino il ferimento del Chiarelli e nel qualificare come oscure le cause del ferimento del Cappilli; nello stesso tempo però il giudice rinuncia a spiegare come altrimenti si siano svolti i fatti e rinvia al dibattimento che avverrà in Tribunale. Ci turba che la sentenza non si preoccupi di spiegare come e perché il Cappilli, arrestato il 12-11, sia stato rilasciato il 21-11 e addirittura taccia non solo sulle ragioni ma addirittura sul fatto del nuovo arresto avvenuto il 4-2-1978 (tutto ciò che la sentenza dice è che Cappilli è tra gli imputati da rinviare a giudizio «nell’attuale stato dì carcerazione preventiva», mentre in una pagina precedente della sentenza era riportata la notizia della libertà provvisoria concessa il 21-11). Perché le testimonianze degli organi di polizia, sostegno fondamentale di tutta l’istruttoria, dovrebbero essere in errore proprio su quel punto? Perché allora il Chiarelli — se non era lui il ferito in quelle circostanze — è stato detenuto per tanti mesi, quando le testimonianze e le versioni dei fatti esposte nella sentenza sostengono che l’agente Pasquino ha sparato perché il suo avversario lo prendeva di mira con una bottiglia incendiaria? Perché il giudice Paone usa la locuzione che si è sparato «a terra» a proposito di quelle circostanze, quando negli stessi rapporti di polizia allegati alla sentenza si parla di un colpo esploso «mirando alle gambe» (rapporto della questura del 13-11-1977 e processo verbale di arresto a carico di Rosafio et al.)? Su quali basi il giudice riconosce in Cappilli la persona contro cui Pasqiuno ha sparato, quando nella testimonianza di quest’ultimo non vi è nessun elemento per una simile identificazione? Quale dobbiamo pensare allora che sia la credibilità di tutte le identificazioni fatte dagli agenti e dai funzionari di P.S.?
E ancora: ci turba che si faccia uso incidentale di argomenti che — se veri — potrebbero avere pesante rilevanza anche penale. Si scrive a proposito di Tonietti che «altro [processo] si sta instaurando a suo carico a Cosenza»: il compagno Tonietti ha subito una perquisizione domiciliare e un interrogatorio su iniziativa della procura di Cosenza nel dicembre 1977, senza che né allora né dopo gli sia stata data comunicazione giudiziaria di un procedimento nei suoi confronti. Analogo il caso di un procedimento per fatti avvenuti a Casalabate, di cui il giudice riferisce che sono imputati i compagni Chiarelli e Stefanazzi: anche qui, non vi è stata finora alcuna comunicazione giudiziaria. Ci pare gravissimo che un giudice faccia uso così disinvolto del suo potere da passare sopra al diritto fondamentale di ogni cittadino di non essere trattato come sospetto o additato come potenziale delinquente, in assenza addirittura di contestazioni definite e documentate di reati.
Sullo stesso piano, ci pare inammissibile che vengano dati giudizi negativi di cittadini neppure coinvolti come imputati, solo perché impegnati nella campagna per la liberazione degli arrestati: il giudice Paone scrive del compagno Bernardini che è «altro fazioso estremista». Altrove del compagno Scognamillo è scritto che «non è testimone disinteressato e neppure indifferente e non è perciò veritiero e non è credibile. Egli è, infatti, altro militante del MLS». Ebbene, o vi sono circostanze precise che possono fare configurare un reato a suo carico, oppure ogni cittadino —anche militante della sinistra rivoluzionaria — ha diritto al rispetto delle sue azioni e opinioni.
Allo stesso modo non è tollerabile che il giudice prefiguri ipotesi di ulteriori comportamenti criminosi, accennando che sarebbe in programma «un’operazione di difesa a base di false testimonianze»: se di operazione si tratta e non invece di un infantile e sprovveduto tentativo individuale (come al più risulterebbe da una lettera sequestrata) ne deve essere data documentazione, si deve procedere coerentemente; sennò, ci si trova di fronte ad una pratica inaccettabile volta a privare di valore ogni futuro atto di difesa.


La «criminalizzazione» del movimento

Lo screditamento della estrema sinistra passa anche attraverso altri elementi significativi: non solo l’appartenenza a quell’area è di per sé elemento, su cui fondare la presunzione di colpevolezza, ma i luoghi in cui essa è più presente e le sue forme organizzative debbono essere additate allo sdegno.
Crediamo utile riportare alcuni passi dedicati all’Università. Palazzo Casto sarebbe sede «da tempo trasformata in una centrale operativa di attività più politiche e settarie che scientifiche e culturali»; anzi, molto più pesantemente, le scritte che vi compaiono danno di esso «l’idea di un orinatoio di provincia piuttosto che di una residenza universitaria». Ma il giudice evidentemente rimpiange i tempi di un’università come luogo sacro a pochi eletti, tanto che giunge a scrivere che essa ora è «curiosamente accessibile anche a non universitari» oppure ad esclamare «Quante sono state le assemblee che di una sede universitaria … hanno fatto la residenza di comizi politici?».
Con lo stesso spirito di intolleranza reazionaria si era già mossa la Questura di Lecce quando a novembre aveva trasmesso alla Procura della Repubblica per eventuali provvedimenti una mozione approvata dal Consiglio di Facoltà di Magistero, che chiedeva la liberazione dei compagni.
Del resto, che questo movimento sia esecrabile e mostruoso, lo confermano le sue sedi: attorno alla «piazzetta della Chiesa Greca, luogo, con le adiacenze, tra i più sordidi e malfamati dei bassifondi della città, ma privilegiato dalla sinistra extraparlamentare per avere essa in quei siti stabilito le sue sedi». Ma tutto ciò che proviene dal demonio è diabolico: la pubblicazione «Puntiamo sul rosso» apparsa — come è addirittura ovvio — con tutte le indicazioni di legge (dalla redazione, alla tipografia) è reiteratamente citata come «foglio clandestino»; il preconcetto qui dà nel grottesco.
Infine, la sentenza insiste nel descrivere alcuni imputati — e le ‘aree’ cui appartengono — come in preda al vizio della droga e a partire dal riferimento ad alcuni episodi precisi si arriva fino a descrivere tra i materiali della «propaganda antidemocratica violenta ed immorale» anche la «canapa indiana, che è l’alimento e lo stimolo cui fanno ricorso certi squallidi soggetti della presente istruttoria». Forse il giudice Paone dimentica che lo stesso esame tossicologico sulla «canapa indiana» sequestrata ha dimostrato trattarsi semplicemente di erba priva di effetti stupefacenti. Ma nello stesso atteggiamento più recente della legislazione — e ancor più nella coscienza civile diffusa — si è ormai capito che il far uso di droghe è un problema sociale, che come tale va affrontato e non criminalizzato. Ci pare ben doloroso che un giudice porti la sua avversione contro quelli che definisce «squallidi soggetti» fino al punto di calpestarne così ciecamente i drammi umani e sociali.
Ci pare evidente dunque che reale imputato di questo processo è il movimento che si esprime attraverso le diverse forme della sinistra rivoluzionaria; le organizzazioni — MLS, LC, il Mov. Aut. Donne, quella che il giudice chiama «Area Autonoma», il centro sociale «Walter Rossi» — sono additate alla condanna e allo sdegno ed il fatto di appartenere ad esse o in genere al movimento di opposizione basta a far prefigurare la consapevolezza. Non crediamo secondario rilevare che questo preconcetto di avversione nei confronti dell’area di estrema sinistra porta il giudice ad usare in più punti la locuzione «sinistra extraparlamentare» (e anche in verbali di polizia acquisiti agli atti si nomina ad esempio il «movimento extraparlamentare di sinistra ‘Lotta Continua’»): si ignora forse che siedono in parlamento rappresentanti espressi da quell’area ed uno in particolare militante proprio in Lotta Continua? O non è, anche questa locazione ormai abusata un artificio retorico per sottolineare la separazione, in cui certe tendenze — a nostro giudizio francamente antipopolari — vorrebbero chiudere le forze nuove della opposizione di sinistra?
Di fronte a tutto questo, riteniamo nostro compito riaffermare invece il diritto all’esercizio democratico del dissenso dalle scelte di politica economica e sociale dell’attuale assetto e il diritto quindi del movimento ad esistere e a cercare di confrontarsi con i bisogni delle masse senza essere a priori escluso dalle articolazioni legittime della pratica sociale.


Come continuare una battaglia di democrazia reale

Crediamo di aver documentato ampiamente il nostro giudizio circa il carattere politico della sentenza. Perciò anche ribadiamo che attorno ad essa dove svolgersi un dibattito di massa, che riesce a contrapporre a quelle del Magistrato diverse — ma non meno legittime — valutazioni. Del resto il giudice Paone ha avuto un riconoscimento politico del suo lavoro dall’organizzazione fascista Fronte della Gioventù, che non solo ha sentito di non essere colpita dalla sentenza, ma anzi ha trovato in questa ulteriori occasioni per attaccare la sinistra (vedi il volantino del F.d.G. in cui si arrivava a parlare di tentata strage come reato a carico dei compagni e si citava a dimostrazione di ciò la sentenza Paone; volantino che è stato diffuso poche ore prima della devastazione del Liceo Artistico ad opera dei fascisti).
Il giudice Paone scrive che «contro questa istruttoria sono insorte, rabbiose e velenose, le proteste… » e che «non si è avuto ritegno di attaccare l’istruttoria … operando direttamente e mediatamente con calunnie, con allusioni, con suggestioni, con pressioni, con sollecitazioni, con tutto ciò che è meschinamente subdolo e disonesto...». Noi, come Comitato che si è espresso con atti e pubbliche prese di posizione, rivendichiamo invece e ancora il diritto dei cittadini a confrontarsi apertamente con le scelte delle istituzioni, cui rifiutiamo la santità di una separatezza intoccabile: l’esercizio della giustizia comporta responsabilità sociali troppo grandi, perché ai cittadini debba essere impedito di esprimersi su di esso.
La democrazia reale deve lasciare spazio ad ogni confronto di opinioni, per poter coglier le tendenze che — nel mutare dei rapporti storici tra le classi — cambiano anche i criteri di valore nella società: la coscienza di massa formatasi con la Resistenza dà all’antifascismo una solidità dì fondamento purtroppo assai superiore alla capacità giuridica delle istituzioni, come appare drammaticamente dai recenti processi che non hanno saputo colpire il terrorismo fascista di Ordine Nuovo. Queste sentenze sono state valutate negativamente da ampi stati democratici e duramente stigmatizzate come vili da Pertini. Per questo, noi riteniamo giusto e necessario continuare le battaglie di chiarificazione politica, che riescano a far prevalere l’orientamento delle masse sulle lentezze e le controtendenze delle istituzioni.
Rispetto a questi fenomeni, ogni cittadino ha responsabilità precise, tanto più gravi se egli esercita funzioni socialmente molto rilevanti. Il giudice Paone denuncia come vergognoso che per sostenere i diritti dei compagni in carcere o sotto processo si sia ricorso «... financo … a contatti con magistrati appartenenti ad una certa linea nell’associazione in cui tanti sono raggruppati» e più esplicitamente altrove specifica che è documentabile «l’intendimento del MLS di curare i rapporti con Magistratura Democratica per ottenere in via surrettizia la liberazione dei detenuti». Noi riteniamo che si è esercitato invece un preciso diritto quando si è chiesto ad alcune componenti organizzate della magistratura non la liberazione dei compagni, ma di accettare un dibattito ed un confronto sulle scelte, che ispirano i giudici nel loro operare e riteniamo semmai inaccettabile la pressione di chi vuole impedire questo diritto e sottrarre le istituzioni alla verifica democratica.
Quello che noi vogliamo contrastare è proprio la scelta — essenzialmente politica — di cercare di creare isolamento attorno ai compagni, di chiuderli nel ghetto della emarginazione, di presentarli come figure da aborrire e nello stesso tempo di colpire attraverso essi le organizzazioni del movimento. Tanto più nel clima di questi giorni di estrema tensione, riteniamo essenziale battersi perché non venga tolto ogni spazio all’area della sinistra rivoluzionaria e più in generale a tutte le forme di opposizione sociale contro una gestione della crisi che mira alle radici le conquiste di tanti anni di lotte operaie e popolari.



DOCUMENTO DEL «COMITATO DEI GENITORI DEGLI IMPUTATI» DI BOLOGNA

Il 10 Aprile si celebra davanti al tribunale di Bologna il processo ad 11 imputati per i fatti dell’11 Marzo 1977.
Il primo dato da sottolineare è che si sono dovuti attendere ben 13 mesi perché qualche cosa si mettesse in chiaro e cessasse lo stato di detenzione preventiva dei compagni arrestati; e se a qualcuno 13 mesi dovessero sembrare pochi, provi a rapportarli allo stare chiuso tra quattro mura e poi ne riparleremo. Provi questo qualcuno inoltre a pensare che, per tutto questo tempo, stampa e forze politiche hanno sommerso l’opinione pubblica di congetture e menzogne tese a creare il «mostro» e a ricattare il movimento usando i compagni in carcere come ostaggi, pensi questo qualcuno come questi mesi sono serviti a far dimenticare la morte di Francesco Lo Russo e allora tutto assumerà un altro aspetto.
Perché infatti questa è la brutale realtà: l’unico fatto criminoso accaduto l’11 marzo a Bologna è costituito dell’assassinio di Francesco. Su questo assassinio è stato steso un velo di silenzio e di omertà; l’assassino — reo confesso — è stato prosciolto in istruttoria per aver agito (vedi legge Reale) nell’esercizio dei propri compiti. Sulla spontanea reazione, invece dei compagni di Francesco si è innestata una vile speculazione politica, che ha trovato nella magistratura amici compiacenti. Si è parlato, prima in sede politica, di complotto con ramificazioni internazionali ordito per colpire l’immagine di Bologna «città più democratica d’Europa», isola felice in cui non esistono contraddizioni sociali, dove le classi vanno a braccetto perché la saggia politica del PCI fornendo ogni cosa di cui il cittadino abbia bisogno, ha in poche parole reso possibile il «socialismo» in una sola città.
Contro questa oasi si sarebbero scagliate le forze organizzate della reazione internazionale che hanno nel movimento le loro basi operative; ed eccoli allora questi complottatori a saccheggiare la città a disturbare commercianti e ristoratori …
Il dr. Catalanotti non se lo è fatto dire due volte e, dopo aver arrestato alcuni sicuri emissari (altri sono riparati all’estero — dai loro mandanti dicono il PCI e Catalanotti) dell’internazionale complotto, si rimbocca le maniche e va alla ricerca delle prove. O meglio aspetta che qualche amico compiacente gliele fornisca o che gli imputati stessi, stanchi di restare in carcere, confessino; infatti dopo aver aperto l’istruttoria non compie per parecchi mesi alcun atto istruttorio (forse perché troppo occupato in viaggi «internazionali»); sono stati necessari tre scioperi della fame dei detenuti, e uno della sete, continue pressioni del comitato dei genitori, del movimento di vasti strati di cittadini per decidere la magistratura bolognese che questo stato di cose per il quale la carcerazione preventiva si trasformava in una pena inflitta senza processo e che consentiva le più tristi speculazioni politiche, non poteva continuare.
Allora è stata presa la decisione di mandare in ferie il dr. Catalanotti. Durante il periodo di ferie del «nostro» il suo sostituto dr. Gentile ha compiuto, quindi con circa otto mesi di ritardo e con tutto ciò che questo può comportare nella correttezza dell’indagine (testimoni tardivi a cui qualcuno sui giornali o nelle sezioni di partito o in questura rinfrescava la memoria), tutti gli atti istruttori necessari e possibili e ha riconsegnato al dr. Catalanotti il tutto. Tornata nelle sue mani la pratica ha ripreso i tempi che sappiamo e sono occorsi alcuni mesi ancora perché si arrivasse alla chiusura dell’istruttoria.
Ma quale sorpresa nello scoprire che il «nostro» non aveva chiusa tutta l’istruttoria, bensì aveva effettuato uno «stralcio» delle posizioni dei compagni detenuti, non di tutti: infatti Fausto Bolzan, in carcere accusato per l’assalto all’Armeria Grandi, non verrà processato. L’istruttoria che deve dimostrare la tesi del complotto internazionale sbandierato resta aperta: mancano gli elementi di prova di questa teoria ebbene si continua a cercarli indefinitamente.
Questa è la triste e paradossale situazione che si presenta ad un rapido esame: la grande architettura del complotto che ha portato all’incriminazione di decine di compagni, alla chiusura di radio libere, alle perquisizioni ed al sequestro di materiale presso editrici alternative, si va sgonfiando senza che ci sia una resa dei conti chiara in sede giudiziaria. La vasta operazione repressiva messa in moto dopo il marzo si è distesa in tutta la sua vastità e la grande istruttoria dell’Inquisitore partorisce un topolino. 11 Compagni verranno processati, stralciati tra omissis e banalità ma l’operazione repressiva continua, la Spada di Damocle del Complotto resta sospesa sulla testa del movimento a Bologna.
Il 10 Aprile saranno processati Diego Benecchi il «mostro» 13 capi di imputazione; Mauro Collina, Maurice Bignami, Albino Bonomi, Raffaele Bertocellì, Silvano Armaroli, Carlo Degli Esposti, Bruno Giorgini, Gian Carlo Zecchini, Franco Ferlini.
Il processo sarà una grande occasione per tentare di svelare i giochi repressivi che sorreggono questa operazione per «controinformare» la città. Si istaurerà una dura lotta tra i mezzi di informazione ufficiali e quelli del movimento sarà una prova di forza di grande importanza per la possibilità di sopravvivenza a Bologna, la città più «libera» d’Europa, di una forte area di opposizione e di dissenso verso l’imperante ordine dell’Accordo a cinque.
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